Convenienza fiscale 16-12-2013

Le agevolazioni fiscali spettanti ai sostenitori della Onlus si differenziano a seconda che questi ultimi siano:

  • persone fisiche;
  • imprese ed enti.

Al sostenitore persona fisica spetta, a partire dai redditi 2013,  una delle seguenti agevolazioni:

  • Deducibilità dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro annui, dell’erogazione liberale, ai sensi dell’art. 14, comma 1 1 del D.L. 35/2005;
  • Detraibilità dall’IRPEF, ai sensi del D. Lgs n. 460/1997, come modificato dalla L. 96/2012, per l’anno 2013, del 24% dell’erogazione (calcolata sul limite massimo di 2.065,83 euro) mentre, per l’anno 2014, la detrazione dall’IRPEF del 26% dell’erogazione (calcolata sul limite massimo di 2.065,83 euro). Tali detrazioni sono consentite a condizione che il versamento dell’erogazione avvenga tramite banca o ufficio postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D. Lgs. n. 241/1997 e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli che siano stabilite con decreto del Ministero delle Finanze da emanarsi ai sensi dell’art. 17, comma 3 della L. n. 400/1998.

Al sostenitore impresa spetta, infine, una delle seguenti agevolazioni:

  • ai sensi dell’art. 14, comma 1 del D.L. 35/2005 le liberalità in denaro o in natura sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui;
  • ai sensi dell’art. 100, comma 2, lett. h) del TUIR, le erogazioni liberali in denaro godono di una deducibilità dal reddito d’impresa dichiarato nella misura massima di 2.065,83 euro o del 2% di impresa dichiarato.

Statistiche

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